Erkältete Frau liegt auf dem Sofa vor ihrem Laptop
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Indennità giornaliera di malattia: ecco come garantire il proprio stipendio quando la salute viene meno

Chi è in malattia per un periodo prolungato perde il proprio reddito più rapidamente di quanto molti pensino: la retribuzione garantita dalla legge spesso cessa dopo poche settimane. Cosa copre l’indennità giornaliera di malattia, chi ne ha bisogno e a cosa prestare attenzione nel 2026 al momento della stipula.


Una malattia grave non solleva solo questioni mediche, ma ben presto anche una questione molto concreta: di cosa vivrò se non potrò lavorare per un periodo prolungato? In Svizzera, la risposta è più deludente di quanto molti credano. Infatti, a differenza di quanto avviene in caso di infortunio o disoccupazione, in caso di malattia non esiste un’assicurazione obbligatoria che copra la perdita di reddito. È proprio questa lacuna che colma l’indennità giornaliera di malattia.

Il quadro normativo di riferimento: la continuazione del pagamento dello stipendio con scadenza

Ai sensi dell’articolo 324a del Codice delle obbligazioni (CO), i lavoratori hanno diritto alla continuazione del pagamento dello stipendio se, senza colpa propria, sono assenti per malattia – ma solo «per un periodo limitato». Nel primo anno di servizio si tratta di tre settimane, in seguito di un «periodo ragionevolmente più lungo», che i tribunali hanno concretizzato con le cosiddette «scale»: le scale di Berna, Basilea e Zurigo garantiscono, a seconda dell’anzianità di servizio, il mantenimento dello stipendio per un periodo compreso tra alcune settimane e diversi mesi. Chi, ad esempio, si ammala dopo cinque anni di servizio, riceve, a seconda della scala applicabile, circa due o tre mesi di stipendio pieno – dopodiché il diritto cessa. In caso di malattia che dura un anno o più, senza assicurazione si crea un’enorme lacuna reddituale, poiché un’eventuale rendita AI viene erogata al più presto dopo un periodo di attesa di un anno.

Che cos’è l’indennità giornaliera di malattia?

L’assicurazione di indennità giornaliera di malattia (KTG) sostituisce una parte dello stipendio in caso di inabilità al lavoro dovuta a malattia – di norma l’80 per cento del reddito assicurato per un massimo di 720 o 730 giorni nell’arco di 900 giorni. Può essere stipulata su due basi giuridiche: come assicurazione di indennità giornaliera ai sensi della Legge sull’assicurazione malattie (LAMal, art. 67 segg.) oppure – forma oggi assolutamente prevalente – come assicurazione di diritto privato ai sensi della Legge sul contratto d’assicurazione (LCA). La variante LCA prevede sì un obbligo di accettazione, ma è diventata praticamente irrilevante per quanto riguarda l’ammontare delle indennità giornaliere assicurabili. Nella soluzione LCA, le prestazioni, i premi e la visita medica sono oggetto di negoziazione o stabiliti contrattualmente.

Collettiva o individuale?

La maggior parte dei dipendenti è coperta da un’assicurazione collettiva di indennità giornaliera di malattia stipulata dal proprio datore di lavoro. Non sussiste un obbligo legale generale in tal senso, ma molti contratti collettivi di lavoro (CCL) lo prescrivono e, nella pratica, è una soluzione molto diffusa. È usuale un periodo di attesa di 30, 60 o 90 giorni, durante il quale il datore di lavoro continua a versare lo stipendio; successivamente, l’assicurazione copre l’80% dello stipendio per un periodo di norma pari a 720 giorni. Importante: in caso di dubbi, chiedete all’ufficio del personale se e in che modo siete assicurati – il regolamento del personale o il testo del contratto di lavoro forniscono le informazioni necessarie. Chi non dispone di una copertura collettiva, in particolare i lavoratori autonomi, i liberi professionisti e i titolari di piccole imprese, deve provvedere autonomamente: con un’assicurazione individuale di indennità giornaliera per malattia. Per i lavoratori autonomi si tratta di una delle assicurazioni più importanti in assoluto, poiché nel loro caso la perdita della capacità lavorativa comporta la perdita dell’intero reddito – e questo fin dal primo giorno.

Il momento delicato: cambio di lavoro e dimissioni

Un aspetto spesso trascurato è il passaggio: se si lascia un’azienda, in linea di principio cessa anche la copertura dell’assicurazione collettiva. Ai sensi della LCA, gli assicurati hanno di norma il diritto di passare, entro un determinato termine (spesso da 30 a 90 giorni, a seconda delle CGA), all’assicurazione individuale dello stesso assicuratore – solitamente senza una nuova visita medica, ma a premi nettamente più elevati. Chi è già in condizioni di salute precarie o sta per entrare in una fase di disoccupazione non dovrebbe assolutamente lasciarsi sfuggire questo termine di trasferimento: secondo la LCA, una successiva nuova adesione con una patologia preesistente è spesso possibile solo con riserve o non è affatto possibile. I disoccupati che escono da un’assicurazione collettiva godono inoltre di diritti di passaggio speciali; gli assicuratori sono tenuti a fornire informazioni al riguardo.

Delimitazione: infortunio, invalidità, maternità

L’indennità giornaliera di malattia copre la perdita di guadagno dovuta a malattia. In caso di infortunio interviene l’assicurazione infortuni obbligatoria ai sensi della L’AI, che a partire dal terzo giorno versa l’80 per cento del guadagno assicurato. Se l’incapacità lavorativa si protrae, dopo un anno al più presto subentra l’assicurazione invalidità (AI) con rendite o misure di reinserimento: l’indennità giornaliera di malattia rappresenta quindi la classica prestazione ponte tra la continuazione del pagamento dello stipendio e l’AI. Il congedo di maternità, invece, rientra nel regime delle indennità sostitutive del reddito (EO) e non è coperto dall’indennità giornaliera di malattia; lo sono invece le assenze per malattia durante la gravidanza.

A cosa prestare attenzione al momento della stipula?

In primo luogo, al periodo di attesa: più è lungo, più conveniente è il premio – i lavoratori autonomi con riserve possono risparmiare con un periodo di attesa di 30 o 60 giorni, ma dovrebbero preventivare realisticamente il periodo di transizione. In secondo luogo, alla durata delle prestazioni: lo standard è di 720/730 giorni; durate più brevi consentono di risparmiare sul premio, ma creano un vuoto proprio quando la situazione si fa seria. In terzo luogo, alla definizione di inabilità al lavoro e a un eventuale rinvio a un’«altra attività ragionevolmente esigibile» dopo un certo periodo. In quarto luogo, alla dichiarazione sullo stato di salute: alle domande dell’assicuratore occorre rispondere in modo completo e veritiero (art. 4 e 6 LCA); una violazione dell’obbligo di dichiarazione può autorizzare l’assicuratore a rescindere il contratto e a rifiutare le prestazioni – nel peggiore dei casi proprio nel bel mezzo di una malattia. In quinto luogo, al coordinamento con la cassa pensioni e l’AI: le prestazioni vengono coordinate tra loro, è escluso un sovracompenso.

Quanto costa la sicurezza?

Il premio dipende dall’età, dalla professione, dal reddito assicurato, dal periodo di attesa e dalla durata delle prestazioni. Per i lavoratori autonomi, in linea di massima e a seconda del settore, si attesta spesso tra l’uno e il quattro per cento del salario annuo assicurato. Può sembrare molto, ma la cifra si relativizza rapidamente: un reddito annuo di 90'000 franchi, sostituito all’80% per due anni, corrisponde a una prestazione potenziale di 144'000 franchi. Alla luce del continuo aumento dei costi sanitari e del fatto che le malattie psichiche e le assenze di lunga durata sono in crescita da anni, nel 2026 il rapporto qualità-prezzo di questa copertura assicurativa è più convincente che mai.

Licenziamento, ferie, capacità lavorativa parziale: gli aspetti secondari più delicati

L’indennità giornaliera di malattia solleva nella vita quotidiana questioni che vanno oltre la semplice continuazione della retribuzione. In primo luogo, la tutela contro il licenziamento: una volta terminato il periodo di prova, il datore di lavoro non può licenziare un dipendente durante una malattia – i periodi di blocco previsti dall’art. 336c CO sono di 30 giorni nel primo anno di servizio, 90 giorni a partire dal secondo e 180 giorni a partire dal sesto. Il diritto all’indennità giornaliera e la tutela contro il licenziamento sono però due cose ben distinte: in un’assicurazione collettiva, l’indennità giornaliera assicurata continua in linea di principio a essere erogata per il caso di malattia in corso, anche se il rapporto di lavoro cessa – fanno fede le condizioni contrattuali. In secondo luogo, l’uscita dall’azienda: chi cambia lavoro o lo perde, in molti contratti collettivi ha il diritto di passare all’assicurazione individuale, che deve essere esercitato entro un breve termine – spesso da 30 a 90 giorni; chi lo perde, si ritrova senza copertura e deve sottoporsi a una nuova visita medica. In terzo luogo, la capacità lavorativa parziale: se una persona è inabile al lavoro al 50 per cento, gli assicuratori versano di norma un'indennità giornaliera proporzionale; molte condizioni prevedono un’inabilità minima al lavoro del 25 o del 50 per cento. E infine gli obblighi degli assicurati: presentare i certificati medici entro i termini previsti, prendere le ferie durante il periodo di malattia solo con il consenso del medico e d’intesa con l’assicuratore, non rifiutare cure ragionevoli – anche in questo caso vale l’obbligo di minimizzazione del danno. Chi conosce questi aspetti secondari, in caso di emergenza non perderà né denaro né nervi.

 

Conclusione

L’indennità giornaliera di malattia è il pilastro invisibile della sicurezza del reddito: colma il pericoloso divario tra la fine della continuazione della retribuzione e un’eventuale rendita AI. I dipendenti dovrebbero verificare se e in che modo il loro datore di lavoro li abbia assicurati collettivamente e quali siano le condizioni in caso di cambio di lavoro. I lavoratori autonomi difficilmente possono fare a meno di una soluzione individuale. Chi conosce i parametri fondamentali – periodo di attesa, durata delle prestazioni, dichiarazione sullo stato di salute, diritti di trasferimento – e li sceglie consapevolmente, trasforma un arido argomento assicurativo in un elemento di sicurezza esistenziale.

Nota legale: il presente articolo ha scopo puramente informativo (aggiornato a luglio 2026) e non sostituisce una consulenza individuale. Fanno fede le disposizioni di legge (in particolare CO, LAMal, LCA, LAINF) nonché le Condizioni generali di assicurazione del rispettivo fornitore.

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